Accordo
Art. 31
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro
conformemente alle sue norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.
2. Il presente accordo è concluso per la stessa durata della
convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-31