Art. 31
Accordo

Art. 31

398 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle sue norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. 2. Il presente accordo è concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-31