Art. 9
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
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L'articolo stabilisce che il comandante del Corpo di polizia municipale risponde direttamente al sindaco per l'addestramento, la disciplina e l'impiego operativo del personale. Allo stesso tempo, tutti gli addetti alla polizia municipale hanno l'obbligo di seguire le direttive impartite dai loro superiori gerarchici. Devono inoltre rispettare le indicazioni delle autorità competenti per i diversi settori di intervento. L'esecuzione di tali ordini deve comunque avvenire sempre nei limiti previsti dalle leggi e dal loro stato giuridico.
La norma definisce le responsabilità di comando del Corpo di polizia municipale verso il sindaco e stabilisce il dovere di obbedienza del personale alle direttive dei superiori e delle autorità competenti.
Si applica al comandante del Corpo di polizia municipale, al sindaco e a tutti gli addetti appartenenti al Corpo di polizia municipale.
Il sindaco chiede un potenziamento dei controlli stradali e il comandante organizza l'impiego operativo e l'addestramento degli agenti per il servizio. Gli agenti assegnati alla pattuglia sono tenuti a seguire le direttive operative impartite dal comandante nei limiti stabiliti dalla legge.
Obbligo per il comandante di rispondere al sindaco dell'addestramento, disciplina e impiego operativo; obbligo per gli addetti di eseguire le direttive dei superiori e delle autorità competenti nei limiti di legge e di stato giuridico. Non sono menzionate sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.