Art. 10
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
In vigore dal 30 mar 1986
Trattamento economico del personale di polizia municipale
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all' della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.
Note all', comma 2:
- Il testo vigente dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R.
n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), è il seguente:
"Sono previste le seguenti indennità:
a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2;
b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;
c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;
d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;
e) al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;
f) al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonchè ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000".
- Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.
- L'art. 43, terzo comma, della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), così dispone:
"Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonchè alla responsabilità e al rischio connessi al servizio".
Nota all', comma 3:
Per il testo dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 347/1983 v. nelle note al comma 2 del presente articolo.
Storico versioni
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