Art. 12

LEGGE 7 marzo 1986, n. 65

In vigore dal 30 mar 1986
Applicazione ad altri enti locali 1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti. 2. È altresì applicabile il disposto dell', comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente effettivamente svolte.
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