Art. 2
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
In vigore dal 30 mar 1986
Funzioni del sindaco
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente , impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
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