Art. 4
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
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I Comuni, singoli o associati, hanno l'obbligo di adottare un regolamento per il servizio di polizia municipale. Tale regolamento deve prevedere che il servizio si svolga di norma in uniforme, consentendo l'abito civile solo previa autorizzazione e per strette necessità di servizio. Inoltre, stabilisce che le attività si svolgano ordinariamente nel territorio dell'ente di appartenenza o di comando, ammettendo distacchi solo per funzioni inerenti alla polizia municipale. Vengono infine disciplinati i casi eccezionali di missioni od operazioni all'esterno del territorio, come missioni di rappresentanza, interventi in flagranza di illecito o soccorsi per calamità regolati da appositi piani.
La norma definisce i contenuti essenziali del regolamento comunale per disciplinare l'organizzazione, l'uniforme e l'ambito territoriale delle attività del servizio di polizia municipale.
Si applica ai Comuni (singoli o associati) e al personale appartenente al servizio di polizia municipale.
Un agente di polizia municipale insegue e ferma fuori dai confini comunali una persona sorpresa in flagranza di reato all'interno del proprio territorio comunale. L'intervento oltre confine è legittimo poiché rientra tra le operazioni esterne di polizia d'iniziativa ammesse espressamente dalla norma in caso di flagranza dell'illecito.
I Comuni hanno l'obbligo di adottare il regolamento del servizio contenente le prescrizioni indicate; è richiesta la previa comunicazione al prefetto per missioni esterne di soccorso o rinforzo basate su piani o accordi tra amministrazioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.