Art. 4

LEGGE 7 marzo 1986, n. 65

In vigore dal 30 mar 1986
Regolamento comunale del servizio di polizia municipale I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire: 1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato; 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; 3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato; 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-07;65#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo