Art. 1
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
In vigore dal 30 mar 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Servizio di polizia municipale
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
Storico versioni
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