Art. 1

LEGGE 7 marzo 1986, n. 65

In vigore dal 30 mar 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Servizio di polizia municipale 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. 2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
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LEGGE 7 marzo 1986, n. 65 (Art. 1 Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.) — Testo vigente | Portale Normativo