Art. 3
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
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Gli addetti alla polizia municipale svolgono le proprie funzioni istituzionali all'interno del territorio di loro competenza. Essi possono anche collaborare con le Forze di polizia dello Stato, ma soltanto entro i limiti delle proprie attribuzioni. Tale collaborazione non è automatica: richiede una richiesta motivata da parte delle autorità competenti per specifiche operazioni e una preventiva disposizione del sindaco.
La norma definisce l'ambito territoriale e funzionale dei compiti della polizia municipale, regolando inoltre le condizioni per la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato.
Si applica agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sindaci, alle autorità competenti richiedenti e alle Forze di polizia dello Stato.
Le autorità di pubblica sicurezza richiedono supporto per una specifica operazione di controllo straordinario nel territorio comunale. Ricevuta e valutata la richiesta motivata, il sindaco dispone l'intervento degli agenti di polizia municipale per collaborare con le Forze di polizia dello Stato nell'ambito delle loro attribuzioni.
Per la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato sono richiesti la motivata richiesta da parte delle competenti autorità per specifiche operazioni e il preventivo provvedimento di disposizione da parte del sindaco; il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.