Art. 3

LEGGE 7 marzo 1986, n. 65

In vigore dal 30 mar 1986
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
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