Art. 13
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo disciplina la decorrenza dell'indennità indicata all'articolo 10 della legge. Viene stabilito che tale somma non viene erogata immediatamente, ma a partire dall'applicazione del successivo accordo nazionale di lavoro. Questo accordo deve riguardare il personale dipendente degli enti locali ed essere successivo all'entrata in vigore della legge stessa.
La norma stabilisce il momento temporale preciso a partire dal quale deve essere erogata l'indennità prevista dall'articolo 10 della medesima legge. Serve a coordinare l'effettivo pagamento del beneficio economico con l'entrata in vigore del relativo contratto collettivo di settore.
Si applica al personale dipendente degli enti locali avente diritto all'indennità richiamata dall'articolo 10 della presente legge.
Un dipendente di un ente locale matura il diritto a percepire l'indennità prevista dall'articolo 10 della legge. L'amministrazione di appartenenza avvierà la corresponsione economica solo a decorrere dall'applicazione del primo accordo nazionale per il comparto enti locali stipulato dopo l'entrata in vigore della legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.