Art. 13
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
In vigore dal 30 mar 1986
Decorrenza dell'indennità prevista dall'
L'indennità prevista dall' della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
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