Art. 14
LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
In vigore dal 30 mar 1986
Copertura dell'onere finanziario
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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