Art. 5

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

In vigore dal 4 mar 1986
A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria e sono altresì esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il perseguimento dei loro fini istituzionali: 1) l'ente zona industriale di Trieste (EZIT); 2) i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone; 3) il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Nota all': Per l'argomento del D.P.R. n. 102/1978 v. nella nota all'.
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