Art. 1

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

In vigore dal 4 mar 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti: a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio; b) la ricerca scientifica e tecnologica; c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione. 2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.
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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26 (Art. 1 Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.) — Testo vigente | Portale Normativo