Art. 3
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26
In vigore dal 4 mar 1986
Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all' della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, è riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata, sono assegnati prioritariamente, in proprietà o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori di cui all' che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
Note all':
- Per il testo dell' della legge n. 908/1955 v. nella nota all', primo comma, lettera a).
- I soggetti indicati nell'art. 18 della legge n. 457/1978, recante norme per l'edilizia residenziale, sono:
1) gli enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà a cooperative edilizie a proprietà individuale;
2) le imprese di costruzione, i privati che intendano costruire la propria abitazione;
3) i comuni che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
4) gli istituti autonomi per le case popolari che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
5) le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;26#art-3