Art. 2
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26
In vigore dal 4 mar 1986
1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. Nella provincia di Trieste e per le attività di cui all' si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e già prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell' del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47.
3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700.
4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.
5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986.
NOTE
Nota all', primo comma:
L'art. 105 del D.P.R. n. 218/1978 così dispone:
"L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all' per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.
L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di società di qualunque tipo di cui all', primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei territori di cui all', ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società, che ha sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi".
Nota all', secondo comma:
L'art. 29 del D.P.R. n. 601/1973, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, così dispone:
"Art. 29 (Agevolazioni per la provincia di Trieste). - Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, si applica la esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione è concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma".
La proroga delle agevolazioni previste dall'art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 era stata fissata in primo momento al 31 dicembre 1981 dall', primo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1981, n. 163, e successivamente al 31 dicembre 1985 dal terzo comma dell' del D.L. n. 790/1981 (per l'argomento del D.L. n. 790/1981 v. nelle note all', quarto comma).
Nota all', terzo comma:
L'art. 4 della legge n. 700/1975 (Modifiche alla legge 10 dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), così dispone:
"I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all' della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti".
Note all', quarto comma:
- Il testo dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, è il seguente:
"Art. 30. - Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-sud riconosciute depresse ai sensi dell' dei commi quarto e quinto dell' della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Canziani d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata è integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317 e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite".
- L'ottavo comma dell' del D.L. n. 790/1981, recante, fra l'altro, ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, così dispone:
"L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'art. 30 del decreto, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva".
Storico versioni
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