Art. 9

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

In vigore dal 4 mar 1986
1. All' della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è aggiunto il seguente comma: "Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985". 2. All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste si applicano, con riferimento alla promozione e alla partecipazione alla costituzione ed altresì all'ingresso in consorzi costituiti, anche in società per azioni o di società di imprese nazionali e internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti, le norme di cui al comma 2 del precedente . La relativa autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Nota all', primo comma: L' della legge n. 73/1958 (Provvedimenti per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), come integrato dal presente decreto, è così formulato: "L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento: a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio; b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; c) con gli eventuali proventi delle proprie attività; d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati. Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985.
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