Art. 10

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

In vigore dal 4 mar 1986
1. Per favorire lo sviluppo della ricerca a livello internazionale dell'Università degli studi di Trieste, per l'attuazione di programmi edilizi e l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 e lire 5 miliardi per l'esercizio 1987. Nell'ambito di tale stanziamento una somma sino a 5 miliardi di lire è destinata a programmi di ricerca. I programmi di ricerca sono approvati dal senato accademico e realizzati in cooperazione con università straniere, anche mediante borse di studio da utilizzare all'estero in regime di reciprocità. 2. L'Università degli studi di Trieste istituisce, nella provincia di Gorizia, anche in deroga alle norme relative all'ubicazione territoriale, il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche, nonchè la scuola diretta a fini speciali di amministrazione e controllo aziendale. 3. Vengono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli rilasciati dall'"International school of Trieste". Il riconoscimento dei titoli è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prova d'esame. 4. Presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati è istituito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, un laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche. Per l'attività di studio e di ricerca del laboratorio alla Scuola possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle complessive dotazioni organiche, posti di professore di ruolo, destinati a scienziati stranieri, fuori della quota prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità indicate dal medesimo articolo. La Scuola può inoltre chiamare, con contratto quinquennale e per periodi non superiori al quadrimestre per anno, docenti e ricercatori stranieri in qualità di professori visitatori nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo. Note all', quarto comma: - L'art. 20 del D.P.R. n. 102/1978 (per l'argomento del decreto v. nella nota all') così dispone: "Art. 20. - La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, preparando laureati alla ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmente per i provenienti dai Paesi in via di sviluppo. A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali o internazionali, l'Università degli studi di Trieste e la regione. La Scuola potrà eventualmente estendere la propria attività in altri settori culturali". - L'art. 4 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonchè sperimentazione Organizzativa e didattica), così dispone: - Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studio stranieri. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al cinque per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta e accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario".
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