Art. 14

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

In vigore dal 5 gen 1986
È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell', o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
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LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752 (Art. 14 Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.) — Testo vigente | Portale Normativo