Art. 2
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
In vigore dal 9 giu 1991
I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato
.
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.
Storico versioni
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