Art. 6

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

In vigore dal 9 giu 1991
Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico. Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza. La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati: 1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre; 2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo; 3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo; 4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre; 5) Tuber uncinatum , dal 1 ottobre al 31 dicembre; 6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo; 7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile; 8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre; 9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio. Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
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