Art. 6
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
In vigore dal 9 giu 1991
Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;
3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;
5)
Tuber uncinatum
, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre;
9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio.
Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'.
È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
Storico versioni
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