Art. 1
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
In vigore dal 5 gen 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le regioni, in attuazione dell' della legge, 22 luglio 1975, n. 382, nonchè del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
NOTE
Nota all', primo comma:
L' della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Nonne sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) ha delegato il Governo ad emanare decreti delegati per il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative. In attuazione di questa delega è stato emanato il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di cui l'art. 66 individua le funzioni amministrative rientranti nella materia "agricoltura e foreste" mentre l'art. 69 concerne il trasferimento delle funzioni relative ai territori montani ed alle foreste.
Nota all', terzo comma:
La legge 30 aprile 1962, n. 283, ha sostituito la disciplina contenuta negli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Il relativo regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
Storico versioni
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