Art. 9
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-16;752#art-9
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
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La disposizione stabilisce che i tartufi conservati possono essere venduti esclusivamente all'interno di recipienti a chiusura ermetica. Tali confezioni devono obbligatoriamente recare un'etichetta dettagliata che indichi il nome della ditta confezionatrice e la sede dello stabilimento. L'etichetta deve inoltre riportare il nome del tartufo in latino e in italiano, la sua classifica, il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati e, se privati della scorza, l'indicazione specifica 'pelati'.
La norma mira a garantire la corretta conservazione dei tartufi e la trasparenza delle informazioni commerciali per la tutela dei consumatori.
Si applica alle ditte che confezionano tartufi conservati e a chiunque li ponga in vendita.
Un'azienda agroalimentare confeziona tartufi neri estivi in barattoli di vetro sigillati ermeticamente. Sulla confezione applica un'etichetta con i dati dell'azienda, il nome scientifico e comune del tartufo, il peso del prodotto sgocciolato e l'eventuale dicitura 'pelati'.
Obbligo di vendere i tartufi conservati in recipienti ermeticamente chiusi e provvisti di etichetta contenente nome della ditta, sede dello stabilimento, denominazione in latino e italiano, classifica, peso netto sgocciolato ed eventuale indicazione di 'pelati'. Nessuna sanzione è esplicitata nel testo dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.