Art. 9

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

In vigore dal 5 gen 1986
I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nello ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell', la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonchè l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
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