Art. 16

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

In vigore dal 5 gen 1986
Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali. Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.
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