Art. 18
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
In vigore dal 5 gen 1986
Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.
La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
e) la raccolta di tartufi immaturi;
f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli .
Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-16;752#art-18