Art. 19
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
In vigore dal 5 gen 1986
Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-16;752#art-19