Art. 20
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752
In vigore dal 5 gen 1986
La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all':
La legge abrogata concerneva disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-16;752#art-20