AttoSez. II

Art. 230

In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese può mantenere, fino al 31 dicembre 1990 ed alle condizioni indicate al paragrafo 2, restrizioni ai trasferimenti relativi al turismo. 2. L'assegnazione annua per persona per scopi turistici non può essere inferiore rispettivamente: - a 500 ECU per il 1986, - a 600 ECU per il 1987, - a 700 ECU per il 1988, - a 800 ECU per il 1989, - a 900 ECU per il 1990.
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Art. 230 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo