Art. 230
AttoSez. II

Art. 230

318 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese può mantenere, fino al 31 dicembre 1990 ed alle condizioni indicate al paragrafo 2, restrizioni ai trasferimenti relativi al turismo. 2. L'assegnazione annua per persona per scopi turistici non può essere inferiore rispettivamente: - a 500 ECU per il 1986, - a 600 ECU per il 1987, - a 700 ECU per il 1988, - a 800 ECU per il 1989, - a 900 ECU per il 1990.
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