AttoCapo 3Sez. I

Art. 234

In vigore dal 29 dic 1985
1. L'applicazione della regolamentazione comunitaria ai prodotti che rientrano nel presente capo si effettua secondo una transizione "classica" o una transizione "per tappe", le cui modalità generali sono definite rispettivamente nelle sezioni II e III e le cui modalità specifiche lo sono, per settore di prodotti, nelle sezioni IV e V. 2. Salvo disposizioni differenti in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Queste disposizioni possono, in particolare, contenere appropriati provvedimenti per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere agli adattamenti delle modalità di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.
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Art. 234 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo