Atto

Art. 239

In vigore dal 29 dic 1985
Qualora alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune può essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Portogallo sia superiore al prezzo comune.
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Art. 239 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo