Atto

Art. 240

In vigore dal 29 dic 1985
Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nella sezione IV è fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalità: 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli , gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo e fra il Portogallo e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per il Portogallo ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole sopra enunciate è corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali, che la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere ai sensi degli . 2. Nessun importo compensativo viene istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra il Portogallo e la Comunità nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore. b) Negli scambi fra il Portogallo ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonché, salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo totale riscosso da questo stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione più favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all', paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-240

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