Art. 239
Atto

Art. 239

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In vigore dal 29 dic 1985
Qualora alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune può essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Portogallo sia superiore al prezzo comune.
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