Atto
Art. 244
In vigore dal 29 dic 1985
1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo e i paesi terzi, il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Portogallo a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo.
2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica a tale data, salvo se al momento dell'adesione esse fanno parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato in Portogallo o in un altro stato membro.
Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al più tardi fino al 31 dicembre 1995 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
3. La Repubblica portoghese applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune.
A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare la Repubblica portoghese a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste dal presente atto.
Storico versioni
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