Atto›Sez. II
Art. 225
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi ad acquisti, effettuati in Portogallo da persone residenti negli altri stati membri, d'immobili costruiti e destinati ad abitazione, nonché di terreni già destinati alla coltivazione agricola o classificati come terreni agricoli ai sensi della legislazione portoghese alla data dell'adesione.
2. La deroga temporanea di cui al paragrafo 1 non si applica:
- alle persone residenti negli altri stati membri che rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati o non salariati;
- agli acquisti di cui al paragrafo 1, connessi all'esercizio del diritto di stabilimento da parte di lavoratori non salariati, residenti negli altri stati membri, che emigrano in Portogallo.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-225