AttoSez. II

Art. 227

In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi agli investimenti immobiliari in un altro stato membro, effettuati: - da persone residenti in Portogallo che non rientrano nella categoria di quelle che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati; - da lavoratori non salariati residenti in Portogallo che emigrano, purchè gli investimenti in questione non siano connessi al loro stabilimento.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-227

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