Atto›Sez. II
Art. 226
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese può mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni al trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari effettuati in Portogallo da parte di persone residenti negli altri stati membri.
2. a) I trasferimenti di prodotti relativi ad una liquidazione sono liberalizzati rispettivamente:
- dal 1 gennaio 1986 a concorrenza di 100 00 ECU;
- dal 1 gennaio 1987 a concorrenza di 120 00 ECU;
- dal 1 gennaio 1988 a concorrenza di 140 00 ECU;
- dal 1 gennaio 1989 a concorrenza di 160 00 ECU;
- dal 1 gennaio 1990 a concorrenza di 180 00 ECU.
b) Se la liquidazione supera l'importo definito alla lettera a), il trasferimento del saldo è liberalizzato in cinque parti annue uguali, la prima parte al momento della domanda di trasferimento del prodotto della liquidazione e le altre quattro nei quattro anni successivi.
3. Durante il periodo di applicazione di questa misura transitoria saranno mantenute ed applicate, in modo non discriminatorio verso tutti gli altri stati membri, le agevolazioni generali o particolari relative al libero trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari di cui al paragrafo 1, esistenti in virtù di disposizioni portoghesi o di convenzioni disciplinanti le relazioni tra la Repubblica portoghese ed un altro stato membro o un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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