Atto

Art. 119

In vigore dal 29 dic 1985
Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Spagna, di cui agli del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varietà di arance, nonché agli del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all', il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Spagna ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria è quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 2. Per le fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Spagna è ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'. La compensazione finanziaria applicabile in Spagna al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei punti 1 o 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo può essere definitivamente adottato per la Spagna. 4. Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione sono limitati ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un quantitativo di materie prime pari a: - 30.000 tonnellate per le arance della varietà "bianca comune", - 7.600 tonnellate per le arance delle varietà pigmentate, - 26.000 tonnellate per i limoni.
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Art. 119 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo