Atto

Art. 123

In vigore dal 29 dic 1985
1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale, per i prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dalla Spagna, che sono soggetti alla fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune di mercato. 2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti norme: a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza esistente tra i prezzi di orientamento in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo può essere adeguato, secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, valutata secondo le diverse categorie di vini e in funzione della loro qualità. b) Un importo regolatore può essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a), per taluni vini a denominazione di origine e gli altri prodotti che potrebbero creare perturbazioni sul mercato. L'importo regolatore è derivato da quello applicabile ai vini da tavola secondo modalità da determinare. 3. Per l'importo regolatore è previsto un livello massimo tale da garantire condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo, questo importo è calcolato in modo che l'importo ottenuto maggiorando il prezzo di orientamento applicabile in Spagna, per il prodotto in questione, dell'importo regolatore e dei dazi doganali ad esso applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per tale prodotto nel corso della campagna considerata. 4. Tenendo conto della particolare situazione del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 337/79, di fissare un importo regolatore per le esportazioni di uno o più di tali prodotti dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna. Questo importo è fissato ad un livello tale da garantire una corrente di scambi normale tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna, che non crei perturbazioni sul mercato spagnolo per i prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso è finanziato dalla Comunità mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
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Art. 123 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo