Atto
Art. 126
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino alla fine del 1995, i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1 gennaio 1985 nelle regioni di Asturias, Cantabria, Galicia, Guipuzcoa e Viscaya, il cui elenco deve essere determinato alle condizioni previste dall', possono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol.
Per i vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 9% vol., l'indicazione della gradazione deve figurare sull'etichetta.
2. I vini da tavola di cui al paragrafo 1 possono circolare soltanto in territorio spagnolo.
Storico versioni
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