Atto

Art. 122

In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzo previsti dall': - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola bianco è fissato ad un livello tale che il rapporto tra il prezzo d'acquisto del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria in tale stato membro e il prezzo di orientamento sia pari al 50%, - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola rosso è derivato dal prezzo di orientamento per il vino da tavola bianco, applicando il medesimo rapporto esistente nella Comunità nella sua composizione attuale tra i prezzi di orientamento dei vini da tavola del tipo Al e del tipo RI, - il prezzo di acquisto dei vini da tavola di cui al primo trattino è fissato al livello del prezzo della distillazione obbligatoria di regolazione applicata in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante un periodo rappresentativo da determinare, - il prezzo minimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari al 72% del prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino da tavola, - il prezzo del vino oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari: - all'80% del prezzo di orientamento del vino da tavola bianco, - all'81,5% del prezzo di orientamento del vino da tavola rosso. 2. L' si applica ai prezzi di orientamento dei vini da tavola. Durante le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991: - il rapporto tra il prezzo di orientamento e i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino, applicabili in Spagna, viene progressivamente allineato, per frazioni uguali, al rapporto esistente tra questi prezzi nella Comunità nella sua composizione attuale, - fatto salvo l', paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, per quanto riguarda il rapporto tra il prezzo di orientamento e il prezzo di cui al paragrafo 1, terzo trattino, il livello di prezzo corrispondente al 40% previsto dall', paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, viene raggiunto secondo il ritmo previsto nel primo trattino del presente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-122

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Art. 122 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo