Atto

Art. 114

In vigore dal 29 dic 1985
1. L'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia tale importo non è applicato durante le prime quattro campagne successive all'adesione. 2. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo è derivato da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, mediante coefficienti da determinare, se questo viene applicato. 3. Fino al 31 dicembre 1989, nel caso in cui interventi troppo massicci rischino di essere effettuati in Spagna a titolo degli aiuti per l'ammasso privato o, se del caso, degli acquisti pubblici decisi ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2759/75 può essere deciso, secondo la procedura prevista dall' di detto regolamento, di prendere le misure restrittive necessarie all'importazione, da qualsiasi provenienza, in tale stato membro, nel settore delle carni suine.
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Art. 114 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo