Atto
Art. 114
In vigore dal 29 dic 1985
1. L'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia tale importo non è applicato durante le prime quattro campagne successive all'adesione.
2. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo è derivato da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, mediante coefficienti da determinare, se questo viene applicato.
3. Fino al 31 dicembre 1989, nel caso in cui interventi troppo massicci rischino di essere effettuati in Spagna a titolo degli aiuti per l'ammasso privato o, se del caso, degli acquisti pubblici decisi ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2759/75 può essere deciso, secondo la procedura prevista dall' di detto regolamento, di prendere le misure restrittive necessarie all'importazione, da qualsiasi provenienza, in tale stato membro, nel settore delle carni suine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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