Atto

Art. 109

In vigore dal 29 dic 1985
Per lo zucchero greggio e per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all', paragrafo 1, lettera b), e per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.
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Art. 109 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo