Atto
Art. 109
In vigore dal 29 dic 1985
Per lo zucchero greggio e per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all', paragrafo 1, lettera b), e per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna.
In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-109