Atto

Art. 111

In vigore dal 29 dic 1985
1. Nel settore dei cereali, gli si applicano ai prezzi di intervento. 2. Per quanto riguarda i cereali per i quali non è fissato un prezzo di intervento, l'importo compensativo applicabile è derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 3. Per i prodotti di cui all', lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo è derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-111

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo