Atto

Art. 115

In vigore dal 29 dic 1985
1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 2. L'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uovo da cova. 3. Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo è derivato da quello applicabile alle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-115

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