Atto
Art. 112
In vigore dal 29 dic 1985
Il peso specifico minimo dell'orzo che può essere accettato all'intervento in Spagna è fissato rispettivamente:
- per il periodo dal 1 marzo 1986 fino alla fine della campagna 1986/1987, a 60 kg/hl,
- per la campagna 1987/1988, a 61 kg/hl,
- per la campagna 1988/1989, a 62 kg/hl.
L'abbuono applicato al prezzo di intervento dell'orzo applicabile in Spagna è pari:
- al 4% per il periodo dal 1 marzo 1986 alla fine della campagna 1986/1987,
- del 3% per la campagna 1987/1988,
- del 2% per la campagna 1988/1989.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-112