Art. 112
Atto

Art. 112

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In vigore dal 29 dic 1985
Il peso specifico minimo dell'orzo che può essere accettato all'intervento in Spagna è fissato rispettivamente: - per il periodo dal 1 marzo 1986 fino alla fine della campagna 1986/1987, a 60 kg/hl, - per la campagna 1987/1988, a 61 kg/hl, - per la campagna 1988/1989, a 62 kg/hl. L'abbuono applicato al prezzo di intervento dell'orzo applicabile in Spagna è pari: - al 4% per il periodo dal 1 marzo 1986 alla fine della campagna 1986/1987, - del 3% per la campagna 1987/1988, - del 2% per la campagna 1988/1989.
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