Convenzione

Art. 7

In vigore dal 27 dic 1985
. Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a giudizio, dovrà comunicare, in conformità alla propria legislazione, il risultato finale del procedimento giudiziario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che provvederà ad informarne gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.
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