Convenzione
Art. 3
In vigore dal 27 dic 1985
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1. Lo Stato parte sul territorio del quale l'autore del reato detiene l'ostaggio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuni per migliorare le condizioni dell'ostaggio, in particolare per assicurare la sua liberazione e, se del caso, facilitare la sua partenza dopo la sua liberazione.
2. Se un qualsiasi oggetto, che l'autore del reato ha ottenuto a seguito della cattura di ostaggi, viene in possesso di uno Stato parte, quest'ultimo lo dovrà restituire al più presto all'ostaggio o alla terza parte, di cui all', secondo il caso, o alle loro autorità competenti.
Storico versioni
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