Convenzione
Art. 6
In vigore dal 27 dic 1985
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1. Qualora le circostanze lo giustifichino, ciascuno Stato parte, sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, dovrà, in - conformità alla propria legislazione, detenere detta persona o adottare ogni altra misura necessaria per sorvegliare detta persona per tutto il periodo necessario ad avviare un procedimento penale o di estradizione. Detto Stato parte dovrà procedere al più presto a delle indagini preliminari al fine di stabilire i fatti.
2. La detenzione o le altre misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno immediatamente notificate direttamente o tramite il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) allo Stato dove è stato commesso il reato;
b) allo Stato che è stato oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;
c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione, è cittadino;
d) allo Stato di cui l'ostaggio è cittadino o sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;
e) allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo è apolide, allo Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale;
f) all'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;
g) a tutti gli altri Stati interessati.
3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:
a) di comunicare al più presto con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino o che è comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;
b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.
4. I diritti, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dovranno essere esercitati in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato; resta inteso tuttavia che dette leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione degli obiettivi per i quali vengono accordati i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicheranno il diritto di ciascuno Stato parte, che abbia rivendicato la sua giurisdizione in conformità al paragrafo 1 b) dell', di invitare il Comitato internazionale della Croce rossa a mettersi in contatto e a visitare il presunto autore del reato.
6. Lo Stato che effettua l'inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovrà comunicare immediatamente le conclusioni di detta inchiesta agli Stati o all'organizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed infornarli se intende esercitare la propria giurisdizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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