Convenzione
Art. 4
In vigore dal 27 dic 1985
.
Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati previsti all', in particolare:
a) adottando tutte le misure possibili per impedire i preparativi, nei loro rispettivi territori, di detti reati destinati ad essere commessi all'interno o al di fuori del loro territorio, ivi compresi i provvedimenti intesi a vietare nel loro territorio, le attività illegali di persone, gruppi ed organizzazioni che incoraggino, fomentino o commettano atti di cattura di ostaggi;
b) scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di provvedimenti amministrativi e di altre misure, se del caso, per prevenire la perpetrazione di detti reati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-11-26;718#art-c-4